ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI
“ADORATORI PERPETUI DELLA SANTISSIMA TRINITÀ”
NATURA E FINI
Art. 1
§ 1. L’Associazione “ADORATORI PERPETUI DELLA SANTISSIMA TRINITÀ” è una associazione privata di fedeli della Diocesi di Trieste che, ispirandosi all’esempio di San Francesco d’Assisi, si affida alle mani purissime della Beata Vergine Maria.
§ 2. Essa ha sede in Trieste, presso la parrocchia di San Marco Evangelista, Via dei Modiano 1/1, Trieste.
Art. 2
§ 1. L’Associazione ha i seguenti fini:
la sequela di Gesù adorato nell’Eucaristia.
la devozione alle mani purissime della Beata Vergine Maria.
la divulgazione della suddetta devozione, soprattutto per mezzo della recita del Santo Rosario.
APPARTENENZA
Art. 3
§ 1. I soci si distinguono:
a) membri della Fraternità, che osservano la vita in comune;
b) membri della Corona della Santissima Trinità, cioè fedeli laici che aderiscono alla spiritualità dell’Associazione;
c) membri delle Comunità Bibliche e di Preghiera “Dio è amore”, cioè fedeli laici che si radunano settimanalmente per prepararsi alla liturgia domenicale.
§ 2. Tutti i soci hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, partecipando alle attività dell’Associazione e tenendo un comportamento corretto sotto ogni profilo, non in contrasto con le finalità, la vita e la struttura propria dell’Associazione.
Art. 4
§ 1. La qualifica di membro della Fraternità, dichiarata con atto formale dal Consiglio, spetta a coloro che, avendo sperimentato nella propria vita la chiamata di Dio a seguirlo più da vicino, hanno risposto all’ispirazione originaria che ha portato alla costituzione dell’Associazione, incarnandone il dono di grazia e promuovendone lo sviluppo a tutti i livelli, con un impegno perseverante nel raggiungimento dei fini dell’Associazione stessa che ne garantisse anche la stabilità e la continuità nel tempo.
Art. 5
§ 1. Possono essere ammessi come membri della Corona della Santissima Trinità coloro che seguono la spiritualità dell’Associazione e già appartengono alle Comunità Bibliche e di Preghiera da almeno un anno e che, sentendosi chiamati ad una vita di maggiore comunione e servizio all’Associazione e a tutta la Chiesa, ne fanno richiesta scritta al Consiglio. Esso dopo adeguato discernimento, potrà ammettere i membri ad un cammino di formazione, che li preparerà a sottoscrivere un atto di appartenenza formale.
§ 2. L’atto di appartenenza formale va confermato di anno in anno ed è soggetto ad accettazione e conferma del Consiglio.
Art. 6
§ 1. Possono essere ammessi come membri delle Comunità Bibliche e di Preghiera i fedeli che manifestano un desiderio più profondo di conoscere la Parola di Dio e di fare parte attivamente nelle celebrazioni liturgiche domenicali nelle loro parrocchie di appartenenza, e che inoltre, intendono cooperare, secondo le loro possibilità, alle finalità dell’Associazione.
PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
Art. 7
§ 1. I membri possono lasciare liberamente l’Associazione esprimendo per iscritto la loro volontà direttamente al Moderatore, senza bisogno di altre formalità.
§ 2. In caso di comprovata irregolarità – in relazione a quanto stabilito al precedente art. 3, § 2 – il Moderatore, dopo aver preso tutti i rimedi dettati dalla carità fraterna e dopo adeguata deliberazione con i membri del Consiglio, può dimettere i membri riconosciuti gravemente responsabili dì infrazioni, con decisione insindacabile, dandone loro comunicazione per iscritto e motivandone le ragioni.
ORGANI DI SERVIZIO
Art. 8
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) la Fraternità;
c) la Corona della Santissima Trinità;
d) il Consiglio;
e) il Moderatore.
Art. 9
§ 1. L’Assemblea, composta da tutti i membri della Fraternità e delle Comunità Bibliche e di Preghiera, viene convocata ordinariamente dal Moderatore una volta l’anno per la relazione annuale sullo stato dell’Associazione – di carattere spirituale e pratico-organizzativo – e sul rendiconto; viene invece convocata in seduta straordinaria dal Moderatore, quando egli eccezionalmente lo ritiene necessario quando è richiesto da specifiche norme statutarie.
§ 2. La convocazione deve avvenire in modo tale da garantire effettivamente a tutti gli aventi diritto la possibilità di partecipare.
Art. 10
§ 1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi validamente e con la presenza di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione la deliberazione, presa sempre a maggioranza assoluta, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
§ 2. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto non occorre una presenza qualificata di soci: si richiede però il voto favorevole di due terzi dei presenti. Le modifiche saranno immediatamente sottoposte all’approvazione dell’Ordinario competente.
§ 3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri dell’Assemblea.
Art. 11
§ 1. L’Assemblea convocata in seduta ordinaria elegge il Consiglio e prende atto della relazione annuale e del rendiconto presentati dal Moderatore.
§ 2. L’Assemblea convocata in seduta straordinaria delibera le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 12
§ 1. Il Consiglio è composto di 4 (quattro) membri: tre della Fraternità e uno della Corona della Santissima Trinità. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti espressi dai membri della Fraternità. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano per appartenenza all’Associazione; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
§ 2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso designa nel proprio seno il Moderatore, il Segretario e l’Economo.
§ 3. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, lo stesso procede alla cooptazione di un membro supplente che – a pieno titolo – resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Art. 13
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e in seduta straordinaria quando il Moderatore lo ritenga necessario o sia richiesto da due membri dello stesso. Il Moderatore può invitare alle riunioni del Consiglio altri soci, senza diritto di voto.
Art. 14
Il Consiglio delibera:
1. l’ammissione dei membri della Fraternità e della Corona della Santissima Trinità;
2. la dimissione di membri dalla Fraternità e della Corona della Santissima Trinità;
3. la relazione annuale – spirituale e pratica – sullo stato dell’Associazione ed
il rendiconto da presentare all’Assemblea;
4. gli atti di straordinaria amministrazione;
5. i regolamenti interni, dove – in accordo con l’Ordinario diocesano di Trieste – verranno definiti i percorsi formativi dei membri della Fraternità destinati all’ordine sacro;
6. la nomina, di durata biennale, dei Coordinatori della Corona della Santissima Trinità e di quelli delle Comunità Bibliche e di Preghiera;
7. ogni altra decisione relativa alla vita dell’Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.
Art. 15
§ 1. Il Moderatore, eletto a norma dell’art. 12, dirige l’Associazione in conformità allo statuto e ne ha la rappresentanza legale. Spetta a lui l’amministrazione ordinaria, nel rispetto dello statuto.
§ 2. Il Moderatore può, se lo ritiene opportuno e con l’assenso del Consiglio, delegare incarichi particolari ad un Vice-moderatore scelto tra i membri dello stesso Consiglio. Tale delega ha carattere temporaneo e cessa all’adempimento dell’incarico stesso.
Art. 16
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio e conserva l’elenco dei soci ed il libro dei verbali.
Art. 17
L’Economo cura la gestione dei beni patrimoniali dell’Associazione sotto la direzione del Moderatore, elabora e presenta ogni anno il preventivo ed il rendiconto delle entrate e delle spese al Moderatore per l’approvazione, ed elabora e presenta ogni anno il rendiconto consuntivo e preventivo annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
V. MEZZI DI SOSTENTAMENTO
Art. 18
§ 1. L’Associazione non ha fine di lucro. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi.
§ 2. Tutte le prestazioni dei soci nei confronti dell’Associazione sono gratuite.
VI. RAPPORTI CON GLI ORDINARI
Art. 19
§ 1. L’Associazione professa la sua appartenenza alla comunione della Chiesa Cattolica e alla sua struttura gerarchica, in accordo con il Magistero della Chiesa e con la sua disciplina, in particolare i cann. 298-300, 304-311 e 321-329 del C.I.C. L’Associazione assume pienamente la missione salvifica della Chiesa, in spirito di obbedienza e di comunione con gli Ordinari ed il Romano Pontefice.